Orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio
Dettagli della notizia
Dott. Giuseppe COLOPI
Ordinanza n. 162 lì, 28 Ottobre 2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO L’art. 18 della L.R. 01.08.2003, n.. 11 come modificato dalla L.R. 07.05.08, N. 5;
VISTO il Regolamento attuativo 23.12.2004, n.. 11;
VISTA la Determina 259/06 – Settore Commercio – con la quale la Regione Puglia ha incluso Galatone tra le Città d’Arte ad economia turistica;
VISTO il verbale Suap del 23.10.2008 recante l’attività di concertazione con le Associazioni di categoria di cui all’art. 2, comma 2 bis della L.R. 5/08;
DETERMINA
1) in tutto il territorio comunale, l’orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, per tutti i settori merceologici, è stabilito in 13 ore massime giornaliere determinato dall’esercente nell’ambito della fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
2) per l’anno 2009, l’esercente ha, altresì, facoltà di non osservare l’obbligo della chiusura domenicale e festiva limitatamente ai seguenti periodi dell’anno:
a) Durante le seguenti domeniche:
1. 4 GENNAIO
2. 22 FEBBRAIO
3. 15 MARZO
4. 26 APRILE
5. 4 OTTOBRE
6. 1° NOVEMBRE
b) Durante le seguenti festività:
1. 6 GENNAIO (Epifania)
2. 20 GENNAIO (Santo Patrono)
3. 13 APRILE (lunedì dell’Angelo - Pasquetta)
c) Durante i seguenti periodi:
DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE
DAL 1° DICEMBRE AL 31 DICEMBRE
Gli esercizi di commercio al dettaglio DEVONO COMUNQUE RIMANERE CHIUSI nei seguenti giorni:
1. 1° GENNAIO
2. 12 APRILE (Domenica di Pasqua)
3. 25 ARPILE
4. 1° MAGGIO
5. 2 GIUGNO
6. 25 e 26 DICEMBRE
3) E’ concessa facoltà all’esercente di non osservare la chiusura infrasettimanale di mezza giornata;
4) Non è consentita l’apertura notturna;
5) Nel caso in cui nell’esercizio commerciale siano svolte congiuntamente altre attività di vendita o di servizio soggette ad altre autorizzazioni (somministrazione di alimenti e bevande, vendita di generi di monopolio, giornali, carburanti, di attività artigianali, e simili) nelle ore e nei giorni in cui è stabilita la chiusura degli esercizi commerciali, deve essere sospesa la vendita dei generi relativi all’attività commerciale;
6) Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività qualora queste siano svolte in maniera esclusiva e prevalente: rivendite di generi di monopolio, esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, le stazioni di servizio autostradali e le sale cinematografiche;
7) L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio nonché la scelta dell’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
8) L’inosservanza delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 27 della Legge regionale 01.08.03, n. 11;
9) Il presente provvedimento revoca ogni altra disposizione emanata in materia.
Per quanto non previsto nel presente provvedimento si farà riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 28 Ottobre 2008
Il Responsabile S.U.A.P.
Ordinanza n. 162 lì, 28 Ottobre 2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO L’art. 18 della L.R. 01.08.2003, n.. 11 come modificato dalla L.R. 07.05.08, N. 5;
VISTO il Regolamento attuativo 23.12.2004, n.. 11;
VISTA la Determina 259/06 – Settore Commercio – con la quale la Regione Puglia ha incluso Galatone tra le Città d’Arte ad economia turistica;
VISTO il verbale Suap del 23.10.2008 recante l’attività di concertazione con le Associazioni di categoria di cui all’art. 2, comma 2 bis della L.R. 5/08;
DETERMINA
1) in tutto il territorio comunale, l’orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, per tutti i settori merceologici, è stabilito in 13 ore massime giornaliere determinato dall’esercente nell’ambito della fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
2) per l’anno 2009, l’esercente ha, altresì, facoltà di non osservare l’obbligo della chiusura domenicale e festiva limitatamente ai seguenti periodi dell’anno:
a) Durante le seguenti domeniche:
1. 4 GENNAIO
2. 22 FEBBRAIO
3. 15 MARZO
4. 26 APRILE
5. 4 OTTOBRE
6. 1° NOVEMBRE
b) Durante le seguenti festività:
1. 6 GENNAIO (Epifania)
2. 20 GENNAIO (Santo Patrono)
3. 13 APRILE (lunedì dell’Angelo - Pasquetta)
c) Durante i seguenti periodi:
DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE
DAL 1° DICEMBRE AL 31 DICEMBRE
Gli esercizi di commercio al dettaglio DEVONO COMUNQUE RIMANERE CHIUSI nei seguenti giorni:
1. 1° GENNAIO
2. 12 APRILE (Domenica di Pasqua)
3. 25 ARPILE
4. 1° MAGGIO
5. 2 GIUGNO
6. 25 e 26 DICEMBRE
3) E’ concessa facoltà all’esercente di non osservare la chiusura infrasettimanale di mezza giornata;
4) Non è consentita l’apertura notturna;
5) Nel caso in cui nell’esercizio commerciale siano svolte congiuntamente altre attività di vendita o di servizio soggette ad altre autorizzazioni (somministrazione di alimenti e bevande, vendita di generi di monopolio, giornali, carburanti, di attività artigianali, e simili) nelle ore e nei giorni in cui è stabilita la chiusura degli esercizi commerciali, deve essere sospesa la vendita dei generi relativi all’attività commerciale;
6) Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività qualora queste siano svolte in maniera esclusiva e prevalente: rivendite di generi di monopolio, esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, le stazioni di servizio autostradali e le sale cinematografiche;
7) L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio nonché la scelta dell’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
8) L’inosservanza delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 27 della Legge regionale 01.08.03, n. 11;
9) Il presente provvedimento revoca ogni altra disposizione emanata in materia.
Per quanto non previsto nel presente provvedimento si farà riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 28 Ottobre 2008
Il Responsabile S.U.A.P.
Documenti e link
Opzioni di stampa:
Comune di Galatone